REGOLAMENTO FORMAZIONE

‘attività di formazione rappresenta una delle strutture portanti di ogni organizzazione in quanto può e deve saper coinvolgere tutte le figure attive che operano alla base: nel nostro caso il tecnico, il dirigente, l’interprete LIS, l’accompagnatore e più in generale tutti coloro che contribuiscono alla crescita del movimento, ma soprattutto dell’atleta che ne è il beneficiario privilegiato. L’articolo 4 del dello Statuto Federale individua nell’attività di formazione uno degli obiettivi connessi ai fini istituzionali della FSSI e, in virtù degli articoli 11 e 26, al Consiglio Federale spetta la competenza per l’emanazione del presente regolamento e l’approvazione dei piani di studio e delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche federali. L’introduzione di un quadro europeo di qualifiche (EQF) e la creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) rendono necessario oggi un nuovo quadro generale di riferimento per la definizione delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione, che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha già recepito attraverso il “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi”(SNaQ CONI) e che il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha integrato con le specificità dell’attività paralimpica, elaborando quindi un piano nazionale della formazione degli operatori sportivi paralimpici (SNaQ CIP) e al quale questo regolamento fa riferimento.

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