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Riforma dello Sport D.lgs. 36/21

in riferimento alla Riforma dello Sport D.lgs. 36/21, gli Statuti delle Società devono essere adeguati, entro il 31 dicembre 2023, apportando le modifiche ai seguenti punti: 1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs. 36/2021;
e) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali diverse da quelle principali;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
g) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché’ le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; h) le modalità di scioglimento dell’associazione;
i) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
l) Ridefinizione delle incompatibilità «qualsiasi carica» per gli amministratori.

Le suddette modifiche possono essere apportate nel Vostro Statuto o, in alternativa, si allega, per agevolarvi, un facsimile di statuto e di verbale al quale fare riferimento. Gli atti, esenti dall’imposta di registro, dovranno essere registrati all’Agenzia delle Entrate.

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